IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005; Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; Considerato che i predetti eventi alluvionali hanno provocato lo straripamento di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprieta' pubblica e privata; Considerato, altresi', che i summenzionati eventi calamitosi hanno interessato lo stesso territorio gia' colpito dagli eventi meteorici del 25, 26, 27, 28 e 29 dicembre 2004; Considerato che la natura, l'intensita' e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso ha causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate; Ritenuto che il complesso delle attivita' poste in essere dalle amministrazioni interessate in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto; Ravvisata, quindi, la necessita' di provvedere all'espletamento delle iniziative necessarie al ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Viste le note del presidente della regione Campania rispettivamente del 30 dicembre 2004, 17 gennaio 2005, 19 maggio 2005 e 30 giugno 2005; Acquisita l'intesa della regione Campania; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Campania ed il sindaco del comune di Napoli sono nominati commissari delegati per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, degli interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa. 2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dai medesimi commissari, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. I commissari delegati provvedono in particolare: a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonche', entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati; b) al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilita' del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' alla realizzazione di adeguate misure di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici; c) all'erogazione di contributi per la riparazione e la ricostruzione di strutture destinate ad attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dai commissari delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazioni su future provvidenze.