IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'11 marzo  2005,  con  il  quale  e' stato dichiarato lo stato di
emergenza  in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito  il  territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo
2005;
  Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto  il  decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 settembre  2005,  n.  3464,  recante:  «Ripartizione delle risorse
finanziarie  di  cui  all'art.  1, comma 203, della legge 30 dicembre
2004, n. 311»;
  Considerato  che  i  predetti eventi alluvionali hanno provocato lo
straripamento  di  corsi  d'acqua,  allagamenti,  movimenti franosi e
danni  ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprieta' pubblica e
privata;
  Considerato,  altresi', che i summenzionati eventi calamitosi hanno
interessato  lo stesso territorio gia' colpito dagli eventi meteorici
del 25, 26, 27, 28 e 29 dicembre 2004;
  Considerato che la natura, l'intensita' e l'estensione territoriale
dell'evento  calamitoso  ha  causato  gravi  difficolta'  al  tessuto
economico e sociale delle zone interessate;
  Ritenuto  che  il  complesso  delle attivita' poste in essere dalle
amministrazioni  interessate  in  un contesto di competenze ordinarie
non consente di superare l'emergenza in atto;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di provvedere all'espletamento
delle  iniziative  necessarie  al  ritorno alle normali condizioni di
vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
  Viste le note del presidente della regione Campania rispettivamente
del  30 dicembre  2004,  17 gennaio  2005, 19 maggio 2005 e 30 giugno
2005;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il presidente della regione Campania ed il sindaco del comune di
Napoli  sono  nominati  commissari  delegati  per l'attuazione, negli
ambiti   territoriali  di  rispettiva  competenza,  degli  interventi
urgenti  diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche'
a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in
premessa.
  2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di
soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori
di  intervento  sulla  base  di  specifiche  direttive ed indicazioni
impartite dai medesimi commissari, nonche' della collaborazione degli
uffici  regionali,  degli  enti  locali  anche  territoriali  e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  3. I commissari delegati provvedono in particolare:
    a) alla  puntuale  ricognizione, entro quindici giorni dalla data
di  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  dei  comuni  colpiti,
nonche',  entro  i successivi quindici giorni, alla stima complessiva
dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
    b) al  ripristino,  in  condizioni  di  sicurezza  e  di ottimale
fruibilita'    del   territorio,   delle   infrastrutture   pubbliche
danneggiate,   nonche'  alla  realizzazione  di  adeguate  misure  di
prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
    c) all'erogazione   di   contributi   per  la  riparazione  e  la
ricostruzione  di  strutture  destinate ad attivita' produttive e per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni
mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni
mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione,
criteri  di  priorita'  e modalita' attuative che saranno fissate dai
commissari  delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno
costituire anticipazioni su future provvidenze.